Produzione di atti aziendali in giudizio e doveri di fedeltà

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con sentenza 28 novembre 2016, n. 24106, ha deciso che il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedeltà di cui all’articolo 2105 cod. civ., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio. Opera, in ogni caso, la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 c.p., che ha valenza generale nell’ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico, tenuto conto altresì che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda.

 

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