Processo del lavoro: valutazione di materiale probatorio formato in altro procedimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5238, ha giudicato principio consolidato il fatto che il giudice di merito possa utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione, fermo restando che la valutazione del materiale probatorio non va limitata all’esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale nel quadro di un’indagine unitaria e organica, che, ove sia immune da vizi di motivazione, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte territoriale per non aver quest’ultima valutato le risultanze processuali e le CTU svolte in altra causa tra gli eredi del lavoratore deceduto e l’Inail, da cui sarebbe emerso il nesso causale tra le condizioni di lavoro e l’evento. Ad avviso della Suprema Corte tali elementi probatori avrebbero dovuto comunque essere valutati, anche ex articolo 421, c.p.c., dalla Corte di merito.

 

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