Processo del lavoro: poteri del giudice e acquisizione documenti da parte del CTU

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 settembre 2021, n. 24024, ha stabilito che, nel rito del lavoro, l’acquisizione, da parte del CTU, di documenti non prodotti dalle parti, è riconducibile ai poteri istruttori ufficiosi, sicché, da un lato, è ammissibile solo previa autorizzazione del giudice, e, dall’altro, impone a quest’ultimo di assegnare un termine per la formulazione della prova contraria alla parte che ne faccia richiesta.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto della sussistenza della relativa autorizzazione giudiziale, aveva ritenuto legittima l’acquisizione, da parte del CTU nominato in grado d’appello, di fotografie d’epoca dalle quali era emersa l’assenza di amianto nelle lavorazioni, omettendo, tuttavia, di dar corso alla prova contraria, ritualmente richiesta dai ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e di appello.

 

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