Processo del lavoro: formulazione dei capitoli di prova testimoniale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 aprile 2021, n. 9823, ha ritenuto che, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova. Il giudice di merito, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 421, c.p.c., può assegnare alle parti un termine per porre rimedio all’irregolarità riscontrata nell’indicazione dei capitoli di prova, con l’invito a una nuova formulazione degli stessi. Con la conseguenza che, in applicazione della particolare disciplina dell’articolo 420, commi 5 e 6, c.p.c., la decadenza della parte dal diritto di assumere la prova si verifica soltanto nell’ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.

 

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