Procedura di riduzione del personale: criteri di scelta dei lavoratori

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 maggio 2022, n. 16010, ha ritenuto che, poiché ai fini della corretta applicazione delle esigenze tecnico-produttive dell’azienda, di cui all’articolo 5, L. 223/1991, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori dev’essere effettuata nel rispetto del principio di buona fede e correttezza di cui agli articoli 1175 e 1375, cod. civ., sicché il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un determinato reparto se detti lavoratori sono idonei – per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda – a occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ad altri reparti, con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative. L’equivalenza di professionalità ha riguardo al complesso costituito dal bagaglio di conoscenze, attitudini, competenze del lavoratore in grado di differenziare o omologare qualitativamente le professionalità rispetto alla mera differenza delle mansioni.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a un lavoratore avente professionalità equivalente per un reimpiego presso lo stesso datore di lavoro.

 

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