Prescrizione presuntiva applicabile alle mensilità aggiuntive ma non al credito per Tfr

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 18 febbraio 2019, n. 4687, ha stabilito che la prescrizione presuntiva di 3 anni si applica anche alle c.d. mensilità aggiuntive, trattandosi di emolumenti che vengono corrisposti a periodi superiori al mese, come previsto dall’articolo 2956 cod. civ.; non si applica, invece, al credito per trattamento di fine rapporto di lavoro, trattandosi di pagamento che si esaurisce in un unico atto alla cessazione del rapporto.

 

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