Prescrizione del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia: l’INPS cambia rotta

L’INPS, con circolare n. 141 del 12 novembre 2025, ha accolto l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, che, mutando il precedente orientamento espresso in materia, delinea un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, commi 1 (istanza del datore di lavoro) e 5 (istanza del lavoratore), L. n. 1338/1962.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno concentrato l’indagine sull’individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia comincia a decorrere. Lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di 10 anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (art. 13, comma 1); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (art. 13, comma 5); trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (art. 13, comma 7).

L’Istituto precisa che la circolare n. 141/2025 sostituisce integralmente la circolare n. 48/2025.

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