La pregressa convivenza more uxorio rende comunque nullo il licenziamento per causa di matrimonio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14301, ha stabilito che la pregressa convivenza more uxorio non rende inapplicabile la tutela che l’articolo 35, D.L. 198/2006, accorda alla donna per il licenziamento per causa di matrimonio. Infatti, in tale fattispecie ciò che rileva non è l’intento – discriminatorio o meno – del datore di lavoro, bensì il dato oggettivo che il licenziamento è avvenuto nel periodo di un anno dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio cui è seguita la celebrazione dello stesso. Per tale ragione, una volta che sia stato accertato che il recesso è intervenuto in tale periodo, opera la presunzione di discriminatorietà dello stesso, che può essere superata solo se il datore di lavoro fornisce la prova della ricorrenza di una delle tre causali previste dalla norma stessa.

 

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