Il periodo di assenza dal lavoro per malattia va computato nell’anzianità di servizio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23383, ha stabilito che il periodo di assenza dal lavoro per malattia (ovvero per infortunio, gravidanza o puerperio) va computato nell’anzianità di servizio ai sensi dell’articolo 2110, ultimo comma, cod. civ., non essendo richiesta, a tal fine, la retribuibilità del medesimo periodo, come emerge dal comma 1 del predetto articolo, secondo cui, in costanza degli eventi protetti dalla norma, al lavoratore è dovuta la retribuzione (o un’indennità) soltanto in assenza di forme equivalenti di previdenza o di assistenza stabilite dalla Legge o dalle norme corporative.

 

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