La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 maggio 2024, n. 13762, ha ritenuto che l’onere di allegazione e prova per quanto riguarda la condizione di pericolo sul luogo di lavoro e il nesso causale con il danno psicofisico spetta al lavoratore, mentre è a carico del datore di lavoro dimostrare l’inesistenza del pericolo o l’adozione di misure di sicurezza adeguate. Inoltre, sia il committente che il sub-committente hanno la responsabilità di adottare le misure necessarie per proteggere la salute e l’integrità dei lavoratori, anche se dipendenti di imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, e devono collaborare per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Pericolo sul luogo di lavoro e danno psicofisico: onere della prova
di Redazione
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