Pubblico impiego: risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493, atteso che il pregiudizio sofferto dal lavoratore in base al diritto eurocomunitario è soggetto a un onere probatorio agevolato tale da essere assolto sulla base di mere presunzioni, ha ritenuto che debba considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla mancata conversione del rapporto, esclusa per legge con norma conforme sia ai parametri costituzionali che a quelli comunitari). Da ciò ne deriva , appunto per l’impossibilità di identificare il pregiudizio del dipendente pubblico nella perdita del posto, l’incongruità del parametro di cui all’articolo 18, L. 300/1970. Verrà, quindi, tenuto in considerazione il parametro per la quantificazione del medesimo disciplinato dall’articolo 32, comma 5, L. 183/2010, ovvero disposizione espressamente riferita al risarcimento del danno in caso di illegittima apposizione del termine.

 

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