Patto di non concorrenza: nulla la decisione unilaterale di recesso

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 settembre 2021, n. 23723, ha ritenuto che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreti una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta – in base a quanto previsto dall’articolo 2125, cod. civ., interpretato alla luce degli articoli 4 e 35, Costituzione – entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo, e va compensata da un maggior corrispettivo. Ne consegue che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l’attribuzione patrimoniale pattuita.

 

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