Patto di non concorrenza: i criteri per stabilirne la validità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 25 agosto 2021, n. 23418, ha stabilito, al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza disciplinato dall’articolo 2125, cod. civ., che occorre osservare i seguenti criteri:

a) il patto non deve necessariamente limitarsi alle mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto, ma può riguardare qualsiasi prestazione lavorativa che possa competere con le attività economiche svolte dal datore di lavoro, da identificarsi in relazione a ciascun mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o comunque parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato;

b) non deve essere di ampiezza tale da comprimere la esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in termini che ne compromettano ogni potenzialità reddituale;

c) quanto al corrispettivo dovuto, il patto non deve prevedere compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipotetico valore di mercato;

d) il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro.

 

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