La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 7 ottobre 2015, n. 20082, ha stabilito la legittimità del licenziamento disciplinare del dipendente che in qualche modo partecipa alla commissione dell’illecito penale ai danni dell’azienda, in quanto il suo comportamento è in contrasto con le direttive aziendali e lede il vincolo fiduciario tipico del rapporto di lavoro. Ai fini della sanzione disciplinare, la condotta, seppur di solo “agevolazione” al compimento del reato da parte di terzi, deve essere valutata con riferimento alla gravità della condotta con riguardo al profilo oggettivo e soggettivo della stessa, alla sua inerenza rispetto alle mansioni svolte dal lavoratore, nonché alla posizione gerarchica e funzionale di quest’ultimo. La Corte ha pertanto rigettato il ricorso proposto dal dipendente di una raffineria, avente la qualifica di capo piazzale, che, come complice, aveva favorito la sottrazione del carburante all’azienda, alterando la tara dell’autocisterna.
Partecipazione all’illecito penale: si al licenziamento
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