Pagamento diretto delle indennità di malattia, maternità e permessi

L’Inps, con messaggio n. 2909 del 30 agosto 2024, ha riepilogato le ipotesi di pagamento diretto da parte dell’Istituto delle indennità per malattia, maternità e permessi, per mancata anticipazione da parte del datore di lavoro:

– il datore di lavoro è stato sottoposto a procedura concorsuale;

– aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto;

– l’Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, anche in deroga;

– l’ITL, accertato l’inadempimento del datore di lavoro, ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps;

– l’omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso del rapporto di lavoro con datore la cui attività sia successivamente cessata;

– aziende per le quali non sussiste l’obbligo di anticipazione prevista dall’articolo 1, comma 7, D.L. 663/1979, in assenza di relativa previsione nel Ccnl di riferimento.

Il messaggio ricorda, infine, che le indennità direttamente corrisposte dall’Inps dovranno essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate dal datore di lavoro. Pertanto, al fine di ottenere il pagamento diretto, il lavoratore dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per l’evento in questione (malattia, maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri della madre e del padre, permessi ex L. 104/1992 o congedo straordinario).

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