La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 26 settembre 2023, n. 27416, ha stabilito che in tema di licenziamenti collettivi, il principio previsto dalla L. n. 223 del 1991, articoli 5 e 24 – in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro – se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie.
L’ordine gerarchico dei criteri selettivi in caso di licenziamento collettivo
di Redazione
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