La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 marzo 2023, n. 6653, ha stabilito che, attesa la natura retributiva – e non risarcitoria – delle somme pretese dal lavoratore successivamente alla statuizione giudiziale e all’offerta delle energie lavorative, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’articolo 2112 c.c., il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente a detto accertamento ed alla messa a disposizione delle energie lavorative in favore dell’alienante da parte del lavoratore, non produce effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.
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