Omissione o evasione contributiva: difformità interpretative

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 giugno 2016, n.11626, ha stabilito che deve essere cassata con rinvio la sentenza che ritiene configurabile l’ipotesi più grave di evasione e non quella più lieve di omissione contributiva, non considerando che spetta al datore di lavoro provare la propria buona fede per superare la presunzione che opera contro di lui e che sulla tipologia delle informazioni da fornire all’Ente previdenziale sussistono difformità interpretative che hanno dato origine a un ampio contenzioso: bisogna tuttavia sicuramente fornire tutto ciò che almeno consentirebbe di escludere il fine fraudolento.

 

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