Oggetto del negozio transattivo: indentificato in base all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stanno componendo

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 ottobre 2020, n. 23385, ha stabilito che l’oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, bensì in rapporto all’oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno iniziato a comporre attraverso reciproche concessioni in relazione alle posizioni assunte dalle stesse non solo nella lite in atto, ma anche in vista di una controversia che possa insorgere tra loro e che esse intendono prevenire. Il giudice di merito, al fine di indagare sulla portata e sul contenuto transattivo di una scrittura negoziale, può attingere ad ogni elemento idoneo a chiarire i termini dell’accordo, ancorché non richiamati dal documento, senza che ciò comporti violazione del principio in base al quale la transazione deve essere provata per iscritto.

 

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