Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori: applicazione rigida dell’articolo 41, D.Lgs. 81/2008

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, ha precisato che l’obbligo di sorveglianza sanitaria dev’essere collegato rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41, T.U. sicurezza, e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18, D.Lgs. 81/2008 sono connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute.

 

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