La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2024, n. 14307, il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’articolo 3, comma 3-bis, D.Lgs. 216/2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono a una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori – realizza una discriminazione diretta ed è pertanto nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena, di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, St. Lav..
Nullo il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta se è violato l’obbligo di accomodamenti ragionevoli
di Redazione
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