Nullità del contratto per violazione di norme imperative: non configurabili le conseguenze del recesso ingiustificato

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 maggio 2021, n. 12344, ha stabilito che lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un’azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell’elenco dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell’oggetto e produce gli effetti previsti dall’articolo 2126, cod. civ., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne l’esecuzione; sicché, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell’articolo 2126, comma 1, cod. civ., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l’illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

 

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