La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 maggio 2024, n. 12126, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ha stabilito che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale non dev’essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’articolo 2087, cod. civ.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei DPI.
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