Nozione di trasferimento d’impresa nella giurisprudenza comunitaria

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-160/14 del 9 settembre 2015, ha stabilito che rientra nella nozione di trasferimento d’impresa, ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, la situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa di trasporto aereo, che successivamente decide di esercitare direttamente l’attività dell’impresa liquidata, subentrando nei contratti di locazione di aerei e nei contratti di voli charter e richiamando alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza.

La pronuncia della CGE trova origine nella pronuncia del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) relativamente a una causa intentata dai dipendenti di una società di trasporto aereo non di linea, oggetto di un licenziamento collettivo in seguito alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro, la cui attività è di fatto stata proseguita dalla società controllante: i dipendenti licenziati chiedevano pertanto la riassunzione e il pagamento delle retribuzioni perse.

 

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