Nozione di trasferimento d’impresa nella giurisprudenza comunitaria

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C-160/14 del 9 settembre 2015, ha stabilito che rientra nella nozione di trasferimento d’impresa, ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, la situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, a sua volta impresa di trasporto aereo, che successivamente decide di esercitare direttamente l’attività dell’impresa liquidata, subentrando nei contratti di locazione di aerei e nei contratti di voli charter e richiamando alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza.

La pronuncia della CGE trova origine nella pronuncia del Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo) relativamente a una causa intentata dai dipendenti di una società di trasporto aereo non di linea, oggetto di un licenziamento collettivo in seguito alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro, la cui attività è di fatto stata proseguita dalla società controllante: i dipendenti licenziati chiedevano pertanto la riassunzione e il pagamento delle retribuzioni perse.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto