Nozione atecnica dell’appropriazione nel luogo di lavoro

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2024, n. 8918, ha stabilito che la nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi riportata dal Ccnl di categoria è atecnica e non si riferisce specificatamente alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita. Essa mira a sanzionare comportamenti che violano quell’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente che opera in un contesto in cui vi sono beni esposti alla pubblica fede. La previsione collettiva è scollegata dalla fattispecie penale in senso tecnico e sanziona anche quella condotta che sotto quell’aspetto potrebbe, semmai, essere ricondotta ad un mero tentativo.

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