La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare il verbale ispettivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 novembre 2020, n. 26272, ha stabilito che la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell’accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l’iscrizione a ruolo, perché l’articolo 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, prevede uno specifico mezzo dell’impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché il ricorrente non potrebbe più conseguire nessun risultato utile in virtù dell’autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all’accertamento ispettivo.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le modalità per accedere alla pensione nel 2026 e per analizzare il conto assicurativo, con particolare attenzione ad accessi derogatori e strategie di anticipo. 21 settembre 2026

Il Oneday master esamina gli impatti del Codice del terzo settore sui rapporti di lavoro e le caratteristiche dei rapporti di lavoro nelle cooperative sociali. 20 luglio 2026

Il convegno fornisce gli strumenti necessari per padroneggiare le complessità del nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n. 96/2026. 23 luglio 2026

Torna in alto