La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare il verbale ispettivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 18 novembre 2020, n. 26272, ha stabilito che la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell’accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l’iscrizione a ruolo, perché l’articolo 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999, prevede uno specifico mezzo dell’impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché il ricorrente non potrebbe più conseguire nessun risultato utile in virtù dell’autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all’accertamento ispettivo.

 

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