Non si configura straining se la sindrome depressiva è una reazione soggettiva del dipendente 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 maggio 2022, n. 16580, ha stabilito che, in materia di lavoro, è configurabile lo straining quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, ma anche nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di un danno alla salute dei lavoratori, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute ancora secondo il paradigma di cui all’articolo 2087, cod. civ.. Infatti, le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico, per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costruire fondamento per la tutela assicurativa pubblica, non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se non si ravvisano gli estremi della colpa.

Nella specie, la Suprema Corte ha escluso lo straining nell’ipotesi in cui la sindrome depressiva sia legata a una reazione soggettiva del dipendente.

 

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