Non si configura mobbing per breve collocazione in Cig o in ferie forzate

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2016, n.158, ha stabilito che non sussiste il mobbing se il datore collochi il dipendente in cassa integrazione o in ferie forzate per un breve periodo di tempo in assenza di una prova esplicita della volontà di emarginare il dipendente o, comunque, di un intento persecutorio. Costituisce mobbing la condotta del datore, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicolo-gico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza e intenzione del datore di lavoro di arre-care danni, di vario tipo ed entità, al dipendente medesimo.

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto