Nocumento grave al datore: se non sussiste il licenziamento è nullo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2015, n.20545, ha deciso che, in tema di licenziamento disciplinare, è necessario accertare se l’incolpato abbia assunto comportamenti che abbiano arrecato alla società il “grave” nocumento morale o materiale indicato dal contratto collettivo di riferimento come presupposto per il recesso datoriale, laddove tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare addebitato, onde l’accertamento della sua mancanza determina quell’insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, previsto dall’art.18, L. n.300/70, modificata dall’art.1, co.42, L. n.92/12, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro, dovendo tale elemento essere considerato esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto