La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2015, n.20545, ha deciso che, in tema di licenziamento disciplinare, è necessario accertare se l’incolpato abbia assunto comportamenti che abbiano arrecato alla società il “grave” nocumento morale o materiale indicato dal contratto collettivo di riferimento come presupposto per il recesso datoriale, laddove tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare addebitato, onde l’accertamento della sua mancanza determina quell’insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, previsto dall’art.18, L. n.300/70, modificata dall’art.1, co.42, L. n.92/12, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro, dovendo tale elemento essere considerato esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte.
Nocumento grave al datore: se non sussiste il licenziamento è nullo
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