Nocumento grave al datore: se non sussiste il licenziamento è nullo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2015, n.20545, ha deciso che, in tema di licenziamento disciplinare, è necessario accertare se l’incolpato abbia assunto comportamenti che abbiano arrecato alla società il “grave” nocumento morale o materiale indicato dal contratto collettivo di riferimento come presupposto per il recesso datoriale, laddove tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare addebitato, onde l’accertamento della sua mancanza determina quell’insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, previsto dall’art.18, L. n.300/70, modificata dall’art.1, co.42, L. n.92/12, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro, dovendo tale elemento essere considerato esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte.

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto