No alla destituzione in assenza di relazione scritta riportante i fatti contestati

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2017, n. 13804, ha stabilito che, in assenza della relazione scritta da cui emergano i fatti contestati al lavoratore, il datore non può procedere alla sanzione disciplinare della destituzione, perché lesiva del diritto di difesa dell’incolpato. La documentazione prevista dall’articolo 53, R.D. 148/1931, è un passaggio necessario, perché deve essere corredata dall’opportuna documentazione delle indagini svolte e in riferimento alle quali, dopo la notifica dell’opinamento, possono essere presentate nuove giustificazioni dall’incolpato.

 

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