La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 maggio 2023, n. 13846 ha stabilito che, in materia di indennità per maternità erogata dalla Cassa Forense, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 71 del d.lgs. n. 151 del 2001, va escluso il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità, in quanto il diritto alla suddetta prestazione è riconosciuto, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a condizione che la lavoratrice proponga la relativa istanza, documenti idoneamente lo stato di gravidanza e la data presunta del parto ed attesti con dichiarazione “ad hoc“, quale requisito essenziale per l’erogazione, l’inesistenza di altro trattamento di maternità come lavoratrice pubblica o autonoma (nella specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio del divieto di cumulo di più indennità di maternità, in quanto la professionista aveva percepito altro trattamento di maternità da parte di un istituto universitario presso cui era dipendente).
No al cumulo tra Cassa Forense e altro ente previdenziale
di Redazione
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