La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 maggio 2016, n. 8594, ha stabilito che il padre biologico libero professionista non ha diritto a percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre ex art. 70 D.lgs. 151/2001. Difatti, non ha portato auto applicativa la sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005 che ha definito discriminatoria la norma che non facoltizza al trattamento anche il padre libero professionista: una divergenza di disciplina può essere giustificata in relazione alla protezione specifica della salute della madre. Spetta pertanto al legislatore perequare con un provvedimento normativo la minorata tutela riservata al genitore di sesso maschile, utilizzando la discrezionalità di cui dispone, anche alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale. Oltretutto, i principi comunitari in materia di equiparazione tra i sessi sono stati applicati rispetto a istituti diversi, come i congedi parentali, che proteggono l’interesse del nucleo familiare e dei figli minori, pure preminente, ma di diversa natura
No all’indennità al padre biologico libero professionista
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026
