La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 2 maggio 2016, n. 8594, ha stabilito che il padre biologico libero professionista non ha diritto a percepire l’indennità di maternità in alternativa alla madre ex art. 70 D.lgs. 151/2001. Difatti, non ha portato auto applicativa la sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005 che ha definito discriminatoria la norma che non facoltizza al trattamento anche il padre libero professionista: una divergenza di disciplina può essere giustificata in relazione alla protezione specifica della salute della madre. Spetta pertanto al legislatore perequare con un provvedimento normativo la minorata tutela riservata al genitore di sesso maschile, utilizzando la discrezionalità di cui dispone, anche alla luce dell’orientamento della Corte Costituzionale. Oltretutto, i principi comunitari in materia di equiparazione tra i sessi sono stati applicati rispetto a istituti diversi, come i congedi parentali, che proteggono l’interesse del nucleo familiare e dei figli minori, pure preminente, ma di diversa natura
No all’indennità al padre biologico libero professionista
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