La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 20 giugno 2024, n. 17004 ha stabilito che, in tema di contratti di lavoro, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza d’appello che conferma il licenziamento per giusta causa sul rilievo che secondo cui l’attività lavorativa del dipendente poteva essere controllata dall’agenzia investigativa al fine di verificare il corretto adempimento delle prestazioni cui questi era tenuto.
No ai controlli investigativi relativi all’adempimento dell’attività lavorativa
di Redazione
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