La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 maggio 2023, n. 13245, ha stabilito che in presenza di un’autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l’erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all’art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un’ingiustificata violazione anche del disposto dell’art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva.
Natura del trattamento retributivo per il lavoro straordinario
di Redazione
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