La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 ottobre 2023, n. 29663, ha stabilito che è stata ribadita l’appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro; la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l’acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all’anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all’anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto.
Natura “a termine” del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato
di Redazione
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