La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 marzo 2024, n. 6876, ha stabilito che, ai fini dell’integrazione, da parte del datore di lavoro, dell’attività antisindacale, a norma dell’articolo 28 della L. 300/1970, rileva l’idoneità della condotta a produrre l’effetto che la disposizione intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale, sicché anche una condotta lecita nella sua obiettività configura un comportamento antisindacale ove presenti i caratteri dell’abuso del diritto. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato affermato che l’avere l’amministrazione datrice di lavoro – in presenza di una disposizione dell’accordo quadro per le elezioni delle RSU che prevedeva, in ipotesi di decadenza della RSU, la sottoscrizione dei contratti integrativi da parte dei componenti rimasti in carica – inteso trattare e, poi, stipulare un accordo con una RSU incompleta – integrata da un solo membro su tre –, avesse comunque alterato la normalità delle relazioni sindacali, non essendovi ragioni di necessità od urgenza, in quanto il contratto integrativo precedente si era rinnovato ed era dunque efficace.
Natura del preavviso e rinuncia da parte del datore di lavoro in caso di dimissioni
di Redazione
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