La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2023, n. 8914, ha stabilito che in tema di contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’art. 2118 cod. civ. attribuisce al preavviso di licenziamento efficacia meramente obbligatoria e non reale, con la conseguenza che se una delle parti esercita la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza a sul rapporto di lavoro eventuali avvenimenti sopravvenuti; pertanto, nell’ipotesi in cui al recesso consegua la immediata cessazione del rapporto l’indennità sostitutiva del preavviso risulta immediatamente esigibile e determinata nel suo importo stante, appunto, la ininfluenza di eventuali avvenimenti sopravvenuti al licenziamento.
Natura dell’indennità sostitutiva del preavviso nel tempo indeterminato
di Redazione
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