Motivazione del licenziamento: se troppo generica equivale a omissione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 giugno 2017, n. 15877, ha stabilito che la motivazione del licenziamento, su richiesta del lavoratore, deve essere sufficientemente specifica e completa, tale da consentirgli di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, sì da poter esercitare un’adeguata difesa, svolgendo e offrendo idonee osservazioni o giustificazioni. Deve ritenersi equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende, senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente. Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il generico richiamo a una diminuzione dell’attività lavorativa.

 

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