Modifiche alla disciplina del subappalto: ambito di applicazione temporale

L’INL, con nota n. 1049 del 19 maggio 2022, è intervenuto in tema di modifiche alla disciplina del subappalto, in particolare in relazione all’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’articolo 49, D.L. 77/2021.

Su tale disciplina l’INL è già intervenuto con nota n. 1507/2021, secondo la quale “il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.

Ora l’INL chiarisce che, in linea con quanto previsto dall’articolo 216, D.Lgs. 50/2016, il nuovo comma 14 risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. 77/2021.

 

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