Mobbing e straining: rileva la creazione di un ambiente lavorativo stressogeno

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 dicembre 2024, n. 31912, ha ritenuto che, nelle ipotesi di mobbing o straining, ciò che rileva ai fini giuridici è la presenza di una condotta aziendale che, anche solo per negligenza, possa creare un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’articolo 2087, cod. civ..

È stata cassata, nella specie, la decisione dei giudici di Appello, che avevano ritenuto infondata la richiesta risarcitoria avanzata da una lavoratrice, poiché le condotte denunciate non avevano la caratteristica della sistematicità e non erano riconducibili a un unitario disegno persecutorio.

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