La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 13 novembre 2024, n. 29310, ha ritenuto che, in tema di mobbing, la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è fondata sull’articolo 2043, cod. civ., e non sull’articolo 2087, cod. civ., essendo egli soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro. Ne deriva che la dimostrazione di questa responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani.
Mobbing: la responsabilità del superiore gerarchico configura illecito aquiliano
di Redazione
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