Medico in formazione specialistica: copertura assicurativa a carico dell’azienda sanitaria

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 13 gennaio 2021, n. 443, ha stabilito che l’azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l’attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

 

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