Mancato versamento contribuzione: liberazione del lavoratore dall’obbligazione contributiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 31 ottobre 2017, n. 25970, ha deciso che, se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore, legittimamente egli opera la relativa trattenuta sulla retribuzione; se, invece, non corrisponde detta quota contributiva, essa rimane definitivamente a suo carico, sicché, in ossequio a un evidente congegno sanzionatorio previsto dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato dall’obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante, per la semplice ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolto dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene per ciò stesso parte della retribuzione a lui spettante.

 

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