La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 ottobre 2015, n.19742, ha deciso che è da intendersi per giusta causa il recesso dell’agente commerciale nei cui confronti la società tiene un comportamento non collaborativo, procrastinando il pagamento di quanto dovuto tanto da ingenerare dubbi legittimi sul fatto che avrebbe onorato gli impegni contrattuali. Essendo da ritenersi per giusta causa, il preavviso deve essere di quattro mesi e va riconosciuta l’indennità di clientela.
Mancato pagamento dell’agente: legittimo il recesso per giusta causa
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