Mancata comunicazione nuovo domicilio: sanzione stabilita dal Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 novembre 2021, n. 36729, ha ritenuto che nel caso di licenziamento di un dipendente in congedo per malattia, per aver questi omesso di comunicare, anche al datore di lavoro oltre che all’Inps, la variazione del proprio indirizzo di reperibilità, va applicata la tutela reintegratoria di cui all’articolo 18, comma 4, Statuto dei Lavoratori, laddove il Ccnl applicato preveda per tale condotta – comunque ritenuta disciplinarmente rilevante – una sanzione conservativa.

Nella specie, la Suprema Corte ha dichiarato annullabile, per inesistenza del fatto contestato, il licenziamento di un dipendente che era stato assente alla visita domiciliare di controllo fiscale, senza aver preventivamente comunicato al datore di lavoro la variazione del domicilio, ritenendo che fosse stato accertato in giudizio che il ricorrente aveva regolarmente comunicato all’Inps la variazione di sede durante la malattia e che la stessa aveva erroneamente effettuato la visita di controllo al precedente domicilio.

 

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