Malattia professionale non tabellata: al lavoratore l’onere di provare la causalità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 marzo 2021, n. 5816, in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, ha deciso che la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.

Nel caso di specie veniva escluso l’indennizzo per l’addetta allo sportello della banca che addebitava alle condizioni di lavoro i problemi di salute che l’avevano colpita; non sono stati ritenuti sufficienti i riferimenti all’ergonomia della postazione di lavoro e all’aria condizionata utilizzata nei locali dell’istituto di credito in primavera e in estate.

 

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