Malattia professionale: indennizzabile anche quando deriva dall’organizzazione del lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29515, ha stabilito che la è indennizzabile ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 38/2000, anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall’articolo 1, richiamato poi dall’articolo 3, D.P.R. 1124/1965, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa.

Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di Appello che aveva negato il diritto all’indennizzo nei confronti dell’Inail per la nevrosi d’ansia diagnosticata al lavoratore come derivante dal demansionamento subito.

 

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