Malattia contratta all’estero e giustificazione dell’assenza

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 25 settembre 2024, n. 25661, ha stabilito che il lavoratore può sempre provare la giustificatezza dell’assenza (articolo 2119, cod. civ.), anche successivamente alla malattia, qualora sia stato impossibilitato ad effettuare la prescritta comunicazione in casi specifici, tra cui rientrerebbe anche l’ipotesi di malattia contratta all’estero (dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, trovandosi all’estero, aveva comunicato di essersi ammalato mediante fax al numero aziendale e quindi con una modalità meno tempestiva e consueta, ma prevista dal regolamento aziendale).

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza il quadro normativo e operativo della previdenza complementare, in relazione alle novità che decorrono dal 1° luglio 2026. 25 giugno 2026

Il master, dopo aver ripercorso i principi generali della riforma dello sport, analizza le specificità dei rapporti di lavoro sportivo e nel terzo settore. A partire dal 24 giugno

Nel Oneday master saranno analizzati utilizzo e limiti di contratto a termine, somministrazione e staff leasing. 17 giugno 2026

Torna in alto