La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8243, ha stabilito che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica. In sede previdenziale, infatti, vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 e s.m.i., ai sensi dell’art.13, D.Lgs. n.38/00: la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art.38 Cost..
Liquidazione danno biologico: l’Inail non segue i criteri ordinari
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