Liquidazione danno biologico: l’Inail non segue i criteri ordinari

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 aprile 2016, n.8243, ha stabilito che la determinazione del danno biologico, ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica. In sede previdenziale, infatti, vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità di cui al D.M. 12 luglio 2000 e s.m.i., ai sensi dell’art.13, D.Lgs. n.38/00: la liquidazione degli indennizzi operata dall’Inail non si effettua secondo i criteri ordinari, ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art.38 Cost..

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