La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 10 gennaio 2023, n. 404, ha previsto che il licenziamento, quale atto unilaterale recettizio, produce i suoi effetti estintivi nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario. Tale effetto risolutivo del rapporto di lavoro, ove realizzato prima della cessione dell’azienda o di un suo ramo, impedisce di ritenere immediatamente operante il principio di continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario di cui dell’articolo 2112 c.c., comma 1, che presuppone la vigenza del rapporto al momento della cessione. Invero il comma 4 della disposizione codicistica richiamata disciplina la fattispecie del licenziamento intervenuto in concomitanza con il trasferimento dell’azienda e prevede che, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Da tale previsione discende che, in caso di trasferimento d’azienda, l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicche’ il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo.
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